Numerose le modifiche apportate al C.d.S. con la conversione in legge del decreto 117 del 3/8/2007. Vediamo le principali novità per i motociclisti in vigore dal 4 ottobre.
(Nella foto una pattuglia della Polizia Municipale di Sansepolcro appostata con un Autovelox in un'area di servizio sulla E45 tra Città di Castello e Sansepolcro, il fatto di essere nascosti dietro ad un cespuglio, sia con l'auto che con la postazione del velox e il fatto di essere in un'area di servizio va contro ogni dettame del Codice della Strada. Foto scattata il giorno 6/10/2007 alle 11.30 circa.
Secondo le nuove disposizioni i due agenti della Polizia Municipale che stanno fotografando gli utenti della strada commettono un atto contro la sicurezza stradale a solo vantaggio delle casse del loro Comune, almeno fino ai ricorsi che in questo caso saranno più che leciti e doverosi.)
Patente – Le limitazioni nella guida previste dal comma 1 dell’art.117 sono state sostituite da quelle dettate dalle disposizioni comunitarie. Eccole: “L’autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti”.
Altra novità, il divieto di portare sui motocicli bambini al di sotto dei 5 anni di età pena una multa da 148 a 594 euro.
Osservazioni. La modifica fa specifico riferimento, per quanto riguarda il trasporto dei bambini, ai “titolari di patente” alla guida di un motoveicolo. Dunque, un maggiorenne alla guida di un ciclomotore omologato per il trasporto del passeggero, può portare un piccolo al di sotto dei 5 anni. Un controsenso bello e buono!
Velocità – La nuova legge prende atto dell’esistenza dei Tutor, i sistemi di rilevamento della velocità media su alcuni tratti autostradali e li inserisce tra gli apparecchi abilitati al controllo della velocità. Ma stabilisce pure che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norma stabilite nel regolamento di esecuzione del presente Codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno”.
Osservazioni. Questo articolo, che è piaciuto poco soprattutto alle Polizie locali, ma che è stato criticato anche da ambienti vicini alla Polizia Stradale, dovrebbe mettere fine agli “agguati” con macchine dotate di autovelox nascoste e piazzate in determinati punti non per fare da deterrenti e indurre motociclisti e automobilisti a viaggiare a velocità moderate, ma per fare cassa a favore dei Comuni. Spesso con risultati disastrosi per la sicurezza: frenate improvvise con tamponamenti ed incidenti.
La disposizione ora è chiara: o c’è un cartello che avverta della vicinanza di un posto fisso o mobile di rilevamento o le auto delle Forze dell’Ordine debbono avere i lampeggiatori sul tetto in funzione. A ognuno il suo: i cittadini debbono rispettare i limiti; le Forze dell’Ordine debbono attenersi alle regole nel lavoro di controllo e repressione degli abusi.
Sanzioni per l’eccesso di velocità – Sono state lievemente modificate le sanzioni per chi commette “peccato veniale”, ovvero supera di poco i limiti consentiti in un determinato tratto di strada: entro i 10 km/h, multa da 36 a 148 euro;tra 10 e 40 Km/h da 148 a 594 euro e decurtazione di 5 punti (anziché 2).
Mano pesante, invece per chi supera I limiti di oltre 40 km/h, ma di non oltre 60 km/h: multa da 370,00 a 1.458,00 euro, perdita di 10 punti e sospensione della patente da 1 a 3 mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i 3 mesi successivi alla restituzione della patente.
Chiunque, poi, supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità rischia dai 500,00 ai 2.000,00 euro, 10 punti, e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.
Alcool – Inasprite tutte le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza. E sono state scalettate in proporzione al tasso alcolemico.
– oltre 0,5 e non superiore a 0,8 grammi/litro, multa da 500,00 a 2.000,00 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
– oltre 0,8 e fino a 1,5 g/l, multa da 800,00 a 3.200,00 euro e sospensione della patente da 6 mesi ad un anno;
– oltre 1,5 g/l, multa da 1.500,00 a 6,000,00 euro, sospensione della patente da 1 a 2 anni. Qualora un primo accertamento dia un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, il Prefetto disporrà, in via cautelare, la sospensione della patente fino agli esiti della visita medica alla quale sarà chiamato il conducente.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente le sanzioni sono raddoppiate e il mezzo viene bloccato con fermo amministrativo per 3 mesi.
E viene scoraggiato il rifiuto da parte del guidatore di sottoporsi a controllo del tasso alcolemico. In caso di rifiuto, infatti, si dovrà pagare una sanzione da 2.500, a 10.000,00 euro che sale a 3.000,00 per arrivare a 12.000,00 se il conducente è rimasto coinvolto in un incidente. Inoltre scatta la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni ed il fermo della moto per 3 mesi.
Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, la patente di guida viene revocata.
Stupefacenti – Va incontro ad un’ammenda da 1.000,00 a 4.000,00 euro, all’arresto fino a 3 mesi e alla sospensione della patente da 6 mesi ad un anno chi guida una moto sotto l’influenza di droghe o altra sostanze definite psicotrope. Pene raddoppiate e fermo amministrativo del mezzo per 3 mesi se si provoca un incidente. Se, poi, questo è grave, la patente può anche essere revocata.
Quando il primo accertamento effettuato dalle Forze dell’Ordine dia esito positivo, queste possono disporre il ritiro della patente fino all’esito dei successivi accertamenti sanitari, comunque per un massimo di 10 giorni.
Il conducente sospettato di aver assunto droghe, in caso di rifiuto di sottoporsi ad accertamento, oltre ad andare incontro a multe e sospensione della patente, sarà obbligato dal Prefetto a sottoporsi a visita medica.
(fonte: http://www.xracer.net/)
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